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Provincia di Imperia

Autoscuole e esami di idoneità professionale

Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle Province, come stabilito dall'art. 123 del D.Lgs. 30.04. 1992 n. 285 (Codice della Strada), modificato dalla legge 2 aprile 2007 n. 40 che ha liberalizzato l'attività e dalla Legge 120 del 29 luglio 2010 “disposizioni in materia di sicurezza stradale” che ha innovato modificando alcuni aspetti inerenti l’esercizio dell’attività.

Le autoscuole in ragione dei contenuti di cui all’art.123 del Codice della Strada introdotti dalla L.120/ 2010 devono svolgere ora l’attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente.

Si ritiene inoltre indispensabile precisare preliminarmente  che i soggetti che intendono avviare un'attività di autoscuola devono obbligatoriamente garantire in capo al Titolare/Legale Rappresentante che:

  1. se trattasi di impresa individuale: grava sul titolare l’incompatibilità con ogni altra attività lavorativa in relazione ai criteri di esclusività e permanenza nell’esercizio introdotti dall’art.123 più sopra indicato; pertanto in relazione a quanto precede il soggetto richiedente non potrà svolgere nessuna altra attività lavorativa con la sola eccezione dell’attività di istruzione automobilistica consorziata;
  2. se trattasi di persona giuridica il requisito dell’esclusività è inteso nel senso che l’attività di autoscuola deve essere l’unico oggetto societario con la sola eccezione dell’attività di istruzione automobilistica consorziata.

Chi intende avviare l’attività di autoscuola deve essere altresì in possesso dei requisiti soggettivi, morali e professionali  (tra cui: duplice abilitazione Insegnante/Istruttore con almeno un’esperienza biennale maturata negli ultimi cinque anni ed il possesso dell’attestato di frequenza al corso di formazione iniziale e/o periodica per insegnante di teoria ed istruttore di guida).

I soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa devono presentare ai sensi dell’art.19 della legge 241/1990 come modificato dall’art. 49, comma 4-bis, della legge 122/2010 la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) all'Amministrazione Provinciale territorialmente competente corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 Testo Unico di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445, nonché delle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo, tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’Amministrazione. La legge 122/2010 (art. 49 comma 4 ter) stabilisce infatti che le espressioni “segnalazione certificata di inizio di attività” e “SCIA” sostituiscono, rispettivamente quelle di “dichiarazione di inizio di attività” e “DIA”, ovunque ricorrano anche come parte di una espressione più ampia e che a decorrere dal 31 luglio 2010 (entrata in vigore della legge 122/2010) la disciplina della Scia sostituisce direttamente quella della dichiarazione di inizio di attività recata da ogni normativa statale e regionale.

Si ricorda che in caso di dichiarazioni o attestazioni false dell'esistenza dei requisiti o dei presupposti si è puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Ai  sensi dell’ art . 20  comma 7 -bis della legge 120 / 2010  l ‘attività può essere iniziata previa verifica del possesso dei requisiti prescritti da parte dell’ufficio trasporti della Provincia di Imperia.

Nei sessanta giorni successivi alla presentazione della SCIA l'Ufficio procede alla verifica dei presupposti e requisiti di legge per l'esercizio dell'attività, con il potere di disporre la cessazione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, ovvero la conformazione della stessa alla normativa di settore, assegnando al privato – ove ciò sia possibile - un termine non inferiore a trenta giorni per provvedervi.

La Provincia provvederà alla verifica del permanere dei requisiti prescritti ad intervalli di tempo non superiore a 3 anni ai sensi dell’art. 123 c. 7-bis del Codice della Strada.

Lo svolgimento dell'attività deve assicurare il rispetto di standard tecnico/organizzativi relativamente ai locali, ai mezzi, al personale, alle attrezzature ed arredi fissati dalla normativa di settore (DM 17.05.1995 n. 317) per i quali è stata definita la relativa modulistica.

Nel caso di apertura di sedi secondarie di autoscuola, per ciascuna di esse è richiesta la dimostrazione dei suddetti requisiti, eccetto la capacità finanziaria (per cui è sufficiente l'attestazione relativamente ad una sola sede), oltre alla nomina di un Responsabile didattico, dotato di tutti i requisiti e condizioni di seguito indicati:

  • aver compiuto gli anni 21;
  • risulti di buona condotta;
  • sia in possesso di diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno 5 anni;
  • di abilitazione quale insegnante di teoria ed istruttore di guida con almeno un’esperienza biennale, maturata negli ultimi cinque anni;
  • sia in possesso dell’attestato di frequenza al corso di formazione iniziale e/o periodica per insegnante di teoria ed istruttore di guida previsti dal Decreto 17 del 26 gennaio 2011;
  • presti la propria collaborazione quale Responsabile Didattico in qualità – a seconda dei casi previsti dall’art. 123 comma 4 del C.d.S. -  di dipendente, collaboratore familiare ovvero socio o socio amministratore.

Pertanto, i soggetti interessati presentano la SCIA in occasione dell'adeguamento dell'esercizio dell'attività in forma consorziata o per l'adeguamento relativo a mezzi, attrezzature, personale. Inoltre, la SCIA deve essere presentata in relazione ad altre modifiche sostanziali riguardanti l'attività di autoscuola quali: variazione dell'organico relativamente all'inserimento/sostituzione ed estromissione del personale docente o del Responsabile didattico; variazione della forma societaria o dei componenti societari; variazione della sede, rinuncia all'esercizio dell'attività.

Si evidenzia al riguardo che in relazione ai contenuti di cui all’art. 20 c. 6 della legge 120 “disposizioni in materia di sicurezza stradale” le autoscuole che esercitano attività di formazione dei conducenti esclusivamente per il conseguimento delle patenti di categoria A e B adeguano lo svolgimento dell’attività di autoscuola per la formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria a decorrere dalla prima variazione della titolarità dell’autoscuola.

Le Autoscuole che si consorziano ai sensi dell'art. 123 comma 7 del D. Lgs. 285/1992 richiedono il rilascio dell' atto di riconoscimento per la costituzione di un Centro di Istruzione Automobilistica alla Provincia di Imperia ai sensi dell'art. 105, comma 3 del D.Lgs n. 112/1998,   secondo i criteri fissati dal D.M. 317/1995.
Vanno altresì comunicate dal Responsabile del Centro di istruzione automobilistica le variazioni concernenti la sede e l’organico, al fine di essere autorizzato.

I consorzi già autorizzati solamente per una disciplina che vogliono estendere l’insegnamento alla teoria o guida  devono richiedere l’adeguamento del riconoscimento all’insegnamento completo alla Provincia di Imperia, ai sensi dell'art. 105, comma 3 del D.Lgs n. 112/1998, secondo i criteri fissati dal D.M. 317/1995.

Insegnante e istruttore di autoscuola

INSEGNANTE DI TEORIA

Requisiti:

  • età non inferiore a diciotto anni;
  • diploma di istituto secondario di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno 5 anni;
  • patente di guida almeno della categoria B, ovvero B speciale;
  • possesso della cd. "buona condotta", per la dimostrazione del requisito morale (Art. 120 D. Lgs. 285/1992);
  • conseguimento dell’attestato relativo alla formazione iniziale prevista ai sensi dell’art. 2  del Decreto 17 del 26 gennaio 2011

L'esame per l'abilitazione di insegnante verte sulle materie elencate alla sotto riportata lettera A) e si articola in quattro fasi:

a)  il candidato compila due schede d'esame, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di quaranta minuti. Non è ammesso alla prova sub lettera b) il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori superiore a due;

b)  il candidato tratta sinteticamente, per iscritto e nel tempo minimo di due ore fino ad un massimo di sei ore come stabilito dalla commissione d'esame, tre temi scelti dalla commissione tra gli argomenti del programma d'esame. Ad ogni tema è assegnato un punteggio tra zero e dieci. È ammesso alla terza fase il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;

c)  il candidato simula una lezione di teoria su un argomento scelto dalla commissione. È ammesso alla quarta fase il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;

d)  il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.

 A) elenco materie per esame di teoria:

  • elementi di diritto pubblico, amministrativo e comunitario (Stato, costituzione, fonti del diritto, organi legislativi, Governo, Enti Locali, organi comunitari, fonti del diritto comunitario);
  • elementi di diritto penale (reato, dolo, colpa, reati contro la Pubblica Amministrazione);
  • Procedure legali in caso di incidente e assicurazione; illecito amministrativo;
  • Definizioni, costruzione e manutenzione delle strade, organizzazione della circolazione stradale e segnaletica stradale
  • Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento
  • Disposizioni amministrative in materia di circolazione dei veicoli (destinazione ed uso dei veicoli, documenti di circolazione e di immatricolazione)
  • Autotrasporto di persone e di cose - Elementi sull'uso del cronotachigrafo e sul rallentatore di velocità
  • Trasporto delle merci pericolose
  • Conducenti e titoli abilitativi alla guida
  • Norme di comportamento sulle strade
  • Illeciti amministrativi previsti dal codice della strada e relative sanzioni
  • Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni
  • Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool, ecc.
  • Elementi di primo soccorso
  • Elementi di fisica
  • Autoscuole: normativa, ruolo, inquadramento insegnante 5 ORE docente: insegnante

ISTRUTTORE DI GUIDA
Requisiti:

  • età non inferiore a ventuno anni;
  • diploma di istruzione di secondo grado;
  • patente di guida comprendente:

    1)  almeno le categorie A, B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali, per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) Decreto 26 gennaio 2011, n. 17;

    2)  almeno le categorie B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) Decreto 26 gennaio 2011, n. 17;

    3)  almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale, per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 2 Decreto 26 gennaio 2011, n. 17.

  • possesso della cd. "buona condotta", per la dimostrazione del requisito morale (Art. 120 D. Lgs. 285/1992);
  • conseguimento dell’attestato relativo alla formazione iniziale prevista  ai sensi dell’art. 7 del  Decreto n. 17 del 26 gennaio 2011

L'esame per l'abilitazione di istruttore verte sulle materie elencate alla sotto riportata lettera B) e si articola in tre prove:

a)  il candidato compila due schede d'esame, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di quaranta minuti. Non è ammesso alla prova sub lettera b) il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori superiore a due;

b)  seconda prova: il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. È ammesso alla prova successiva il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;

c)  terza prova: il candidato sostiene le seguenti prove pratiche per dimostrare la propria capacità di istruzione. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta. Le prove si svolgono con le seguenti modalità:

  1. capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A, limitatamente al conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) Decreto 26 gennaio 2011 n. 17; il motociclo utilizzato per lo svolgimento di tale prova deve avere una cilindrata non inferiore a 600 cm³, condotto da un componente della commissione di cui al comma 1 che funge da allievo e titolare almeno di patente A;
  2. capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B, condotto da un componente della commissione di cui al comma 1 che funge da allievo e titolare almeno di patente B, per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) Decreto 26 gennaio 2011 n. 17 ;
  3. capacità di istruzione alla guida su veicolo della categoria C+E o D, a scelta della commissione di cui al comma 1, condotto da un componente della stessa che funge da allievo e titolare di patente adeguata alla guida del veicolo sul quale si svolge la prova, per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) Decreto 26 gennaio 2011 n. 17 . Nella commissione d'esame deve essere assicurata, attraverso uno o più soggetti, titolari di una o più patenti superiori, la presenza di membri abilitati a svolgere il ruolo del conducente alla guida dei veicoli di categoria C, C+E, D, nelle prove atte a dimostrare la capacità di istruzione alla guida di veicoli di corrispondenti categorie.

I candidati al conseguimento dell'abilitazione di istruttore di cui all'articolo 5, comma 2, Decreto 26 gennaio 2011 n. 17 sostengono solo le prove d'esame di cui al comma 2, lettere a) e b) Decreto 26 gennaio 2011 n. 17.

B) elenco materie per esame di istruttore:

  • Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento
  • Elementi di fisica
  • Peculiarità della guida dei diversi tipi di veicoli - Utilizzo dei diversi dispositivi
  • Norme di comportamento sulle strade
  • Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni
  • Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool, ecc.
  • Elementi di primo soccorso

CONVERSIONE DELL'ABILITAZIONE AD ISTRUTTORE DI GUIDA MILITARE

Gli istruttori di guida militare possono convertire, entro un anno dal congedo o dalla cessazione dal servizio, l'abilitazione ad istruttore di guida militare in analogo certificato di abilitazione civile, senza sostenere l'esame (art. 138 del CDS).

In tal caso per il richiedente si prescinde dal titolo di studio, ma deve dimostrare  di essere in possesso di patente di guida comprendente le categorie A e D, ovvero A e DE. In caso di possesso di patente di categoria inferiore, il richiedente può, sempre nel limite di un anno, conseguire la patente per dette categorie.
E' previsto inoltre, qualora il titolare di abilitazione ad istruttore di guida militare non abbia compiuto i ventuno anni, che si dia corso alla conversione del titolo, condizionando l'esercizio della professione al compimento del ventunesimo anno di età.

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