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Provincia di Imperia

Il ciclo integrato dei rifiuti in Regione Liguria

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE

Al fine di realizzare quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dal D.L. 133/2014 (definizione degli enti di governo delle Aree Omogenee), la Regione Liguria ha provveduto ad emanare la L.R. n. 1/2014 e s.m.i. e la L.R. n. 20/2015, nonché predisporre ed approvare il Piano Regionale dei Rifiuti e delle Bonifiche, approvato con D.C.R. n. 14 del 25 marzo 2015.

La normativa sopra richiamata prevede l’istituzione dell’Ambito Territoriale Regionale Unico con a capo la Regione, articolato a sua volta in 4 Aree Omogenee, rispettivamente facenti capo alle Province di Spezia, Savona, Imperia e alla Città Metropolitana di Genova.

COMPETENZE

l’art. 13 della L.R. n. 1/2014 e s.m.i., che al comma 2 indica le finalità che la legge intende perseguire nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti:

a) il rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità e sostenibilità per la gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché la separazione della funzioni amministrative di organizzazione e di controllo da quelle di erogazione dei servizi;

b) la riduzione della produzione dei rifiuti urbani, lo sviluppo della raccolta differenziata con sistemi che garantiscano la massima efficienza, il riciclaggio, il recupero e, quale criterio residuale, il corretto smaltimento;

c) l’aggregazione dei servizi gestionali, al fine di conseguire adeguate economie di scala, l’ottimizzazione della rete impiantistica ed il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata in relazione ai livelli territoriali individuati.

La Regione Liguria persegue tali fini con il Piano Regionale dei Rifiuti e delle Bonifiche e con le decisioni assunte nell’Ambito Territoriale Ottimale.

Il Comitato d’ambito provvede alle seguenti funzioni:

a) approva il Piano d’ambito, che recepisce e coordina le scelte del Piano metropolitano e dei piani d’area, i quali, in attuazione della pianificazione regionale di cui all’articolo 199 del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, rappresentano gli strumenti per il governo delle attività connesse allo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, e comprendono il programma degli interventi, il modello gestionale ed organizzativo ed il piano economico finanziario; a tali fini definisce, in base alle previsioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti, le integrazioni funzionali fra le quattro aree, motivate da esigenze tecniche e di efficienza dei servizi;

b) definisce l’articolazione degli standard di costo intesi come servizi minimi da garantire al territorio omogeneo sulla base dei criteri definiti dal regolamento di cui all’articolo 238, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) individua i livelli qualitativi dei servizi e le relative modalità di monitoraggio, indicando i soggetti responsabili delle funzioni operative di controllo;

d) individua gli enti pubblici incaricati della gestione delle procedure per la realizzazione e l’affidamento della gestione degli impianti terminali di recupero o smaltimento di livello regionale o al servizio di più aree, in base alle previsioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti, del Piano metropolitano e dei piani d’area, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di concorrenza;

e) adotta ogni altro provvedimento, necessario alla gestione dei servizi, in conformità ai principi sanciti nella vigente normativa comunitaria e nazionale.
e bis) approva modifiche ai confini territoriali delle aree, come definiti dall’articolo 14, comma 1, motivate da esigenze di ottimizzazione logistica ed efficienza dei servizi.

Le Province e la Città Metropolitana debbono approvare, sulla base della normativa e del Piano Regionale sopra citati, specifico Piano d’Area con il quale pianificare e organizzare sul proprio territorio i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti, della raccolta differenziata e utilizzo delle infrastrutture al servizio della stessa, definire i bacini di affidamento, nonché la gestione dei rifiuti residuali indifferenziati e il loro smaltimento.

STRUTTURA

L’Autorità d’ambito per il governo del ciclo dei rifiuti è la Regione Liguria, che opera attraverso un Comitato d’ambito costituito da:

a) il Presidente della Giunta regionale o suo delegato;

b) gli Assessori regionali competenti;

c) il Sindaco della Città metropolitana o suo delegato;

d) i Presidenti delle province o loro delegati.

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